Insinuazione al passivo del credito dello studio associato

Una delle questioni sulle quali la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi nell’ambito della sfera applicativa dell’art. 2751-bis n. 2 del RD 267/42, è quella relativa alla possibilità di ammettere la natura privilegiata al credito per compensi professionali, anche se il credito è stato azionato da uno studio associato.
Sul tema, si è espressa di recente Cass. 16446/2017, secondo la quale, riprendendo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 6285/2016), la domanda di ammissione allo stato passivo per un credito proveniente da uno studio associato lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui è derivato quel credito, e dunque l’insussistenza dei presupposti per l’insinuazione in via privilegiata.
Viene fatta salva, però, la prova che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista (in via esclusiva o prevalente) e sia di pertinenza dello stesso, anche se formalmente richiesto dall’associazione (e non dal singolo professionista che ha reso la prestazione). Al ricorrere di tale ipotesi, segue l’indagine sul concreto espletamento della prestazione, in considerazione altresì della dimensione dell’associazione professionale, e il riconoscimento del privilegio rispetto al credito o alla parte di esso per il quale è stata data dalla parte la suddetta prova.

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